Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005 (Rv. 581134 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Detenzione iniziale della cosa come effetto di un atto o fatto del proprietario possessore - Presunzione di possesso utile "ad usucapionem" - Configurabilità - Esclusione - Trasformazione della detenzione in possesso - Mutamento del titolo - Necessità - Fattispecie in materia di comodato.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
La presunzione di possesso utile "ad usucapionem" di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente. (Principio affermato con riferimento a domanda d'accertamento d'acquisto per usucapione d'immobile goduto in comodato precario per ragioni di servizio e non restituito al proprietario dopo la cessazione dell'attività oggetto del rapporto lavorativo, dalla Corte Cass. osservandosi che nel caso il mutamento dell'originaria detenzione in possesso non poteva con certezza ed in modo inequivoco desumersi, come viceversa sostenuto dal ricorrente, meramente dalla mancata restituzione delle chiavi, dal ricovero dato nell'immobile - peraltro solamente in alcuni locali - ad animali per un tempo limitato, dal tenere "in loco" un cane "alla corda").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)