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Sez. 2, Sentenza n. 4598 del 08/07/1983 (Rv. 429466 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - DISTINZIONI E DIFFERENZE CON L'AZIONE DI RESTITUZIONE O DI RILASCIO DI IMMOBILI - CONSEGUENZE - A FINI PROBATORI.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429466-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - DISTINZIONI E DIFFERENZE CON L'AZIONE DI RESTITUZIONE O DI RILASCIO DI IMMOBILI - CONSEGUENZE - A FINI PROBATORI.*

Nella domanda di restituzione di immobili per il disconoscimento del titolo della loro detenzione da parte del convenuto, deve ravvisarsi non un'Azione di revindica, bensì quella di rilascio o restituzione di immobili, per il cui accoglimento è sufficiente la dimostrazione dell'inefficacia (originaria o sopravvenuta) del rapporto che legittimava quella detenzione, poiché presupposto dell'Azione di revindica è lo spossessamento del proprietario contro o senza la sua volontà mentre detta Azione di rilascio o restituzione postula solo la Mancanza nel convenuto di un valido titolo affinché egli possa detenere o continuare a detenere la cosa (in conseguenza della esaurita funzione di un contratto, ovvero della nullità, rescindibilità o risolvibilità dello stesso), onde unicamente la sopravvenuta usucapione per inequivoco mutamento della detenzione in possesso (cosiddetta interversione) può paralizzare la pretesa del dominus per conto del quale era detenuta la cosa (o del suo successore inter vivos o mortis causa). (V 120/83, mass n 424921; (V 2447/79, mass n 398760; (V 1941/67, mass n 328898).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)