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Sez. 1, Sentenza n. 2904 del 28/04/1983 (Rv. 427822 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - IN GENERE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427822-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - IN GENERE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il "decreto non soggetto a reclamo", con il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 della legge fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto non ha carattere definitivo, perché viene reso in esito ad indagine meramente delibatoria sulle condizioni di ammissibilità del concordato, devolute successivamente all'esame della sentenza di omologazione, e non comporta inoltre il riconoscimento e la negazione di diritti sostanziali o processuali, ma produce solo effetti provvisori sull'Esercizio dei medesimi, i quali trovano poi tutela nella fase di attuazione del concordato, se omologato, ovvero in Sede fallimentare (artt. 173, 179 e 186 della citata legge). (contra 5089/77, mass n 388700; (contra 462/75, mass n 373736; (contra 688/73, mass n 362853).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173, Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)