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Sez. 1, Sentenza n. 1528 del 12/02/1987 (Rv. 450954 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'AMMISSIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450954-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'AMMISSIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il decreto non soggetto a reclamo con il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 della legge fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., trattandosi di un provvedimento privo del carattere di definitività, alla stregua della sua funzione meramente deliberatoria delle condizioni di ammissibilità di detto concordato, le quali restano riesaminabili, senza alcuna preclusione, in Sede di sentenza di omologazione del concordato medesimo. (Conf 4118/85, mass n 441644; (Conf 2094/83, mass n 427822; (contra 5089/77, mass n 388700).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173, Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)