Sez. 1, Sentenza n. 4118 del 11/07/1985 (Rv. 441644 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il decreto non soggetto a reclamo, con il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 della legge fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di un provvedimento privo del carattere di definitività, alla stregua della sua funzione meramente delibatoria delle condizioni di ammissibilità di detto concordato, le quali restano riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive dei creditori, in Sede di sentenza di omologazione del concordato medesimo e di eventuale impugnazione contro di essa. (Conf 2904/83, mass n 427822; (contra 5089/77, mass n 388700; (contra 462/75, mass n 373736).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173, Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)