Sez. 3, Sentenza n. 12286 del 07/06/2011 (Rv. 618122 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Locazione di immobile per uso diverso da quello di abitazione - Mancanza di concessioni o autorizzazioni che condizionano l'abitabilità dell'immobile - Inadempimento del locatore - Sussistenza - Risoluzione del contratto - Ammissibilità - Limiti - Domanda di concessione in sanatoria presentata dal locatore - Rilevanza - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
Nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio - e, in particolare, la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale - costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 cod. civ., a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l'abbia consapevolmente accettata; né assume rilievo il fatto che il locatore - riconoscendo implicitamente il proprio inadempimento - abbia presentato domanda di concessione in sanatoria e che sulla relativa istanza non ci sia stato ancora un pronunciamento definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)