Sez. 3, Sentenza n. 8409 del 11/04/2006 (Rv. 591346 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Licenza di abitabilità - Obbligo di curarne l'ottenimento dalla P.A. - Incombenza - A carico del locatore - Fondamento - Domanda di risoluzione proposta dal conduttore - Ammissibilità - Condizioni e limiti e di risarcimento.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
In tema di locazione d'immobili ad uso diverso da abitazione, diversamente che per le autorizzazioni amministrative (come l'iscrizione alla Camera di commercio) ovvero di quelle di pubblica sicurezza necessarie all'esercizio di specifiche attività (o per poter adibire i locali a pubblici spettacoli), incombe - salvo patto contrario - sul locatore l'obbligo di curare l'ottenimento del certificato di abitabilità, posto a tutela delle esigenze igieniche e sanitarie nonché degli interessi urbanistici - richiedenti l'accertamento pubblico della sussistenza delle condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell'edificio, attestante l'idoneità dell'immobile ad essere "abitato" e più generalmente ad essere frequentato dalle persone fisiche -, la cui mancanza determina non già la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto o per "aliud pro alio", bensì una situazione d'inadempimento, in ragione dell'iniziale inettitudine della cosa a soddisfare l'interesse del conduttore, che, in quanto nota alle parti, non preclude la negoziazione dell'immobile, ma, ove l'inadempimento divenga definitivo per essere il relativo rilascio definitivamente negato, consente il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1579, Cod. Civ. art. 1581, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 2, DPR 22/04/1994 num. 425 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 220, Decreto Legge 05/10/1993 num. 398 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)