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Sez. 4, Sentenza n. 5454 del 08/03/2000 Ud. (dep. 09/05/2000) Rv. 216729 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE | Inosservanza dell'obbligo di fermata in caso di danni alla persona - Responsabilità - Presupposti - Effettiva lesione dell'integrità fisica - Sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216729-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE

Perché possa affermarsi la responsabilità per il reato di cui all'art. 189, comma 6, del codice della strada, per inosservanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone, è necessario che venga accertata una lesione effettiva, più o meno grave, ma comunque pregiudizievole, dell'integrità psicofisica della persona. (Fattispecie in cui è stata escluso il reato essendosi l'infortunato rialzato subito senza farsi identificare e mancando ogni certificato medico attestante le eventuali lesioni subite).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189 com. 6, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 189 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)