Sez. 4, Sentenza n. 4380 del 02/12/1994 Ud. (dep. 24/04/1995) Rv. 201501 - 01
Circolazione stradale - Norme di comportamento - Obblighi del conducente in caso di investimento | Omissione di soccorso - Esclusione - Casi - Condizioni.
Circolazione stradale - Norme di comportamento - Obblighi del conducente in caso di investimento
Il reato di omissione di soccorso in caso di investimento non sussiste allorché l'investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri ovvero l'investitore ne deleghi ad altri il compito. Poiché, però, tali fatti devono essere accertati prima che l'investitore si allontani dal luogo dello incidente, il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga a nulla rilevando che in concreto l'assistenza sia stata prestata da altri, se l'investitore ignori la circostanza perché fuggito.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 133 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 133 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)