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Sez. L, Sentenza n. 10694 del 13/10/1995 (Rv. 494223 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Sentenza di riforma del giudice di appello - Obbligo del soccombente di restituire quanto ricevuto a titolo di pensione in esecuzione del provvedimento riformato - Conseguenza normale dell'esito della vicenda processuale - Configurabilità - Portata.
Stato
decisa il 1995-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494223-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

L'obbligo del soccombente di restituire - a seguito della sentenza di riforma del giudice di appello (passata o non in giudicato, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore o posteriore alla modifica operatane dall'art. 48 della legge n. 353 del 1990) - quanto ricevuto a titolo di pensione in esecuzione del provvedimento giudiziale riformato in sede d'impugnazione costituisce - restando al riguardo inapplicabili le previsioni d'irripetibilità sancite dall'art. 80 del regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - una conseguenza "normale" dell'esito della vicenda processuale ai sensi degli artt. 336 e 337 cod. proc. civ., attesi il definitivo accertamento dell'insussistenza del titolo alla percezione ed il correlativo assoggettamento del percettore dell'indebito all'obbligo (indipendentemente dalla ravvisabilità o no del dolo del medesimo) di sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)