Sez. L, Sentenza n. 10832 del 16/08/2000 (Rv. 539602 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Prestazione previdenziale erogata sulla base di sentenza non passata in giudicato poi riformata - Ripetizione - Limiti relativi ai pagamenti indebiti previdenziali - Inapplicabilità - Recupero tramite trattenute su successive prestazioni - Disciplina in materia di compensazione - Inapplicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
I limiti alla ripetibilità di prestazioni previdenziali indebite poste dalla normativa in materia non trovano applicazione in relazione ai pagamenti effettuati dall'istituto previdenziale in esecuzione di sentenze non passate in giudicato riformate in sede di impugnazione, poiché in tal caso l'obbligo di restituzione si fonda sul disposto dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. e sull'assoggettamento del percettore (indipendentemente dalla ravvisabilità o meno di un suo dolo) al rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata. Nè l'eventuale mancata erogazione da parte dell'istituto previdenziale delle prestazioni successivamente maturate, ai fini del recupero delle somme risultate non dovute, è riconducibile alla disciplina della compensazione, che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)