Sez. 3, Sentenza n. 12860 del 02/12/1992 (Rv. 479855 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Oggetto - Possibilità - In genere | Contratto di locazione dell'immobile per uso abitativo - Abitabilità - Mancanza dei requisiti o della licenza - Nullità del contratto di locazione per impossibilità dell'oggetto - Esclusione - Limiti.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Oggetto - Possibilità - In genere
La mancanza dei requisiti di abitabilità previsti dalla legge, come la mancanza della licenza di abitabilità, non è causa di nullità, per impossibilità dell'oggetto, del contratto di locazione per uso abitativo dell'immobile se non ne impedisca concretamente ed in modo assoluto il godimento, sia pure con difficoltà e disagi, per quell'uso, perché l'impossibilità dell'oggetto, che ai sensi degli artt. 1346-1418 cod. civ., rende nullo il contratto, ricorre solo quando la prestazione non possa essere obiettivamente eseguita e non quando il suo adempimento sia soltanto ostacolato da difficoltà più o meno gravi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, DM Lavori pubblici 05/07/1975
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)