Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 28/04/1999 (Rv. 525833 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Obbligo relativo - Sussistenza - Immobile costruito senza licenza - Irrilevanza - Illiceità dell'oggetto o della causa - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
Il conduttore di un immobile abusivo è obbligato al pagamento del canone perché l'oggetto del contratto, che ai sensi dell'art. 1346 cod. civ. deve esser lecito, è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio, non al bene in sè, né è illecita la causa, ai sensi dell' art. 1343 cod. civ., perché locare un immobile costruito senza licenza, né condonato, non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1347, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)