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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18808 del 28/07/2017 (Rv. 645451 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di manodopera - Riforma di cui al d.lgs. n. 276 del 2003 - Divieto - Sussistenza - Nullità del contratto - Ricorso giudiziale del lavoratore per la conversione - Irrilevanza - Fondamento - Detraibilità dell'IVA - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645451-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Pur dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in nullità, che conforma anche la sorte del contratto tra lavoratore e somministratore, a nulla rilevando che lo stesso lavoratore, mediante ricorso giudiziale ex art. 414 c.p.c., abbia agito per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo della prestazione, sul quale soltanto gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo, nonché fiscale, scaturenti dal detto rapporto. Ne deriva che la fatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore non legittima la detrazione dell'IVA ad esse relativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)