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Sez. 5, Sentenza n. 25014 del 11/12/2015 (Rv. 637672 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Divieto d'interposizione fittizia di manodopera - Regime successivo al d.lgs. n. 276 del 2003 - Costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore - Domanda del lavoratore - Necessità - Conseguenze fiscali.
Stato
decisa il 2015-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637672-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che, in caso di somministrazione, di appalto o di distacco in violazione di legge, si determini la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione solo in presenza di un'esplicita richiesta del lavoratore interessato, sicché non è più possibile, a differenza che nel regime anteriore, far gravare automaticamente sull'utilizzatore e sull'appaltante/committente l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, essendo necessari due presupposti: da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale del somministratore, i quali, altrimenti, devono essere considerati a beneficio dell'utilizzatore o appaltante/committente.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)