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Sez. 5, Sentenza n. 21289 del 20/10/2016 (Rv. 641469 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Imputazione all'appaltante degli obblighi del datore di lavoro - Conseguenze fiscali - Deduzione ai fini Irap - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641469-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di divieto di intermediazione di manodopera, l'art. 1, ultimo comma, della l. n. 1369 del 1960, nel testo vigente prima dell'intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 85, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, comporta che solo sull'appaltante gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo nonché fiscale scaturenti dal rapporto di lavoro, sicché lo stesso non può portare in deduzione ai fini IRAP, quale componente negativa di reddito, le spese per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)