Sez. 1, Sentenza n. 4324 del 07/07/1980 (Rv. 408192 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE DEFINITIVA E IRREVERSIBILE DEL FONDO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DANNI CONSEGUENTI - NATURA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE DEFINITIVA E IRREVERSIBILE DEL FONDO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DANNI CONSEGUENTI - NATURA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
I danni derivanti dall'occupazione illegittima di un fondo da parte della pubblica amministrazione hanno natura permanente, cosicche il diritto al risarcimento permane in vita per tutto il periodo dell'occupazione del fondo, mentre i danni derivanti dall'occupazione definitiva e irreversibile del fondo a seguito della realizzazione, sul medesimo, dell'opera pubblica, hanno natura di danni istantanei con effetti permanenti e pertanto, in tal caso la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui l'occupazione e divenuta irreversibile, e, cioe, dall'inizio dell'esecuzione dell'opera pubblica. (Conf 1179/76, mass n 379863; (Conf 2801/77, mass n 386425).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)