diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6106 del 18/10/1983 (Rv. 430905 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - ESTENSIONE DELL'OBBLIGAZIONE RELATIVA OLTRE LA DATA DELL'IRREVERSIBILE ACQUISIZIONE DEL BENE NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.*
Stato
decisa il 1983-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430905-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - ESTENSIONE DELL'OBBLIGAZIONE RELATIVA OLTRE LA DATA DELL'IRREVERSIBILE ACQUISIZIONE DEL BENE NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.*

Nel caso di illegittima occupazione di un immobile e di irreversibile destinazione dello stesso alla realizzazione di un'opera pubblica, l'illecito si esaurisce e si consuma nel momento in cui si attua tale destinazione, che comporta la definitiva acquisizione del terreno in capo all'ente occupante, con la conseguenza che da quel momento non è più configurabile alcuna ragione di danno correlata al protrarsi della occupazione, e dallo stesso momento inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento dei danni anteriormente cagionati. (V 4127/83, mass n 429075; (V 1754/83, mass n 426367; (V 1464/83, mass n 426292; (V 2107/82, mass n 419980; (V 6485/80, mass n 410246; (V 4324/80, mass n 408192; (Conf 5566/82, mass n 423305; (Conf 1588/80, mass n 405163; (Conf 391/78, mass n 389688).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)