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Sez. 3, Sentenza n. 696 del 22/01/2002 (Rv. 551722 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Conferma della sentenza di primo grado con sostituzione della motivazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551722-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)