Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010 (Rv. 615340 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Giudizi instaurati dopo il 1° marzo 2006 - Compensazione delle spese - Espressa indicazione dei giusti motivi - Integrazione anche d'ufficio da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Ai fini della compensazione delle spese, i giusti motivi - che, nei procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, devono essere esplicitamente indicati in motivazione - possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)