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Sez. 3, Sentenza n. 11190 del 06/11/1998 (Rv. 520448 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Risarcimento danni da fatto illecito - Debito di valore - Configurabilità - Svalutazione monetaria verificatasi fino alla decisione - Interessi compensativi sulla somma rivalutata - Obbligo di liquidazione - Anche in assenza di espressa domanda.
Stato
decisa il 1998-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520448-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

L'obbligazione del risarcimento del danno da fatto illecito integra un debito di valore, in quanto volto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso con la conseguenza che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione non esige alcuna richiesta specifica della parte potendo essere accordato anche d'ufficio. Sulla somma come liquidata vanno poi accordati gli interessi compensativi che costituiscono una componente della obbligazione risarcitoria accordabili, anche in assenza di espressa domanda, sulla somma via via rivalutata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)