Sez. 3, Sentenza n. 4677 del 08/05/1998 (Rv. 515261 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Danno da illecito aquiliano - Ritardo nel risarcimento - Conseguenze - Ulteriore danno da ritardata disponibilità della somma - Liquidazione - Criterio degli interessi - Computo.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno; ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)