Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 16/03/1995 (Rv. 491205 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Risarcimento danni da fatto illecito - Debito di valore - Configurabilità - Svalutazione monetaria verificatasi fino alla decisione - Interessi compensativi sulla somma rivalutata - Obbligo di liquidazione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
L'obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito configura un debito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della decisione, in quanto l'integrale ed effettiva reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, alla quale il risarcimento è preordinato, può essere conseguita solo tenendo conto di tale svalutazione. Sulla somma come liquidata vanno poi accordati gli interessi compensativi che costituiscono una componente dell'obbligazione risarcitoria e, come tali, spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)