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Sez. 2, Sentenza n. 3274 del 04/04/1987 (Rv. 452341 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - CONCLUSIONI FINALI - MODIFICA DELLA DOMANDA ORIGINARIA - RICHIESTA DI CONDANNA A SOMMA COMPLESSIVA CHE SUPERI LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - MANCATA RIPRODUZIONE DELLA FORMULA DI CONTENIMENTO DEL PETITUM NEI LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452341-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - CONCLUSIONI FINALI - MODIFICA DELLA DOMANDA ORIGINARIA - RICHIESTA DI CONDANNA A SOMMA COMPLESSIVA CHE SUPERI LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - MANCATA RIPRODUZIONE DELLA FORMULA DI CONTENIMENTO DEL PETITUM NEI LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA.*

Se l'attore, nelle conclusioni finali, modifica la domanda originaria e, non riproducendo la formula di contenimento del petitum nei limiti della Competenza del giudice adito, chiede la condanna del convenuto al pagamento di una somma, al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e agli interessi legali, tal che l'importo complessivo, calcolato, a norma dell'art. 10 cod. proc. civ., in base al deductum, superi la Competenza per valore del giudice adito, quest'ultimo deve dichiarare la propria incompetenza, senza che l'originaria clausola di contenimento possa implicare rinuncia a successive pretese derivanti dallo stesso titolo. (V 2941/85, mass n 440682; (V 144/84, mass n 432399; (V 3631/84, mass n 435623; (V 4639/84, mass n 436552).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)