Sez. 1, Sentenza n. 2601 del 21/11/1997 Ud. (dep. 27/02/1998) Rv. 209953 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Foglio di via - Prodotto finale di procedimento amministrativo - Avviso all'interessato - Omissione - Conseguenze - Mancato espletamento del procedimento - Diversa conseguenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, e con riferimento agli artt. 7 e 24 della legge 241 del 1990 sul diritto di accesso ai documenti del procedimento amministrativo (nonché al d.P.R. n. 352 del 1992 e al Decreto del Ministero degli Interni n. 415 del 1994), deve ritenersi che allorquando il provvedimento emesso dal Questore ex art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, costituisce il prodotto finale di un procedimento amministrativo, la mancanza di avviso all'interessato del suo inizio lo rende illegittimo con conseguente possibilità di sua disapplicazione incidentale nel corso del giudizio innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 legge 2248/1865 all. E), mentre tale possibilità è preclusa nel diverso caso in cui il detto provvedimento è stato emesso senza la necessità di espletare un procedimento amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 24, DPR 27/06/1992 num. 352 art. 13, Decr. Minist. 10/05/1994 num. 415 art. 3, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)