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Sez. 1, Sentenza n. 11716 del 20/09/1999 Ud. (dep. 13/10/1999) Rv. 214287 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Comunicazione dell'avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214287-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

La comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio previsto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 può essere omessa - alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n.210 del 31 maggio 1995 - non sulla base del postulato secondo cui mancherebbe, nella specie, un "iter" amministrativo nel quale l'interessato possa interloquire (dovendosi invece ritenere che un tale "iter" sussista, atteso che il procedimento inizia di norma con un rapporto o una relazione di servizio e si svolge con l'acquisizione di informazioni sui trascorsi e sui precedenti dell'interessato), ma soltanto in quanto si riscontrino particolari ragioni di urgenza come, ad esempio, nel caso in cui la notizia della presenza di un soggetto in un determinato luogo sia connessa alla commissione di determinati reati e, per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, sussista la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto medesimo, giudicato pericoloso. (Nella fattispecie la S.C., accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio la sentenza con la quale l'imputato era stato assolto dal reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio osservando che il giudice di merito, nel disapplicare il provvedimento di rimpatrio in quanto emesso senza la previa comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento, non aveva verificato se sussistessero o meno le suaccennate ragioni d'urgenza).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)