diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 872 del 29/01/1999 Cc. (dep. 04/03/1999) Rv. 212672 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Applicabilità dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212672-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nella procedura diretta all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., regolata da norme che assicurano comunque il rispetto del principio del giusto procedimento e caratterizzata da esigenze di celerità, non sussiste l'obbligo, da parte dell'autorità amministrativa procedente, di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non solo perché all'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 è previsto l'avviso orale del Questore, ma anche perché, nei casi in cui non è previsto l'avviso orale, l'attività interna svolta dall'autorità di polizia ha natura prodromica e si concretizza direttamente nella proposta del Questore, il cui accoglimento è possibile solo a seguito dello svolgimento di un procedimento di natura giurisdizionale, nel quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla sua difesa.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)