Sez. 1, Sentenza n. 13133 del 06/12/1991 (Rv. 474921 - 01)
Adozione, nuova disciplina - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Dichiarazione - Minori con genitori o parenti esistenti | Parenti entro il quarto grado - Legittimazione ad essere convocati, a ricevere la notificazione del decreto di adottabilità ed a proporre opposizione - Sussistenza - Condizioni.
Adozione, nuova disciplina - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Dichiarazione - Minori con genitori o parenti esistenti
I parenti entro il quarto grado che, a norma dell'art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184, devono essere sentiti nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, sono esclusivamente quelli che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e che possano fornire elementi essenziali per la valutazione dell'interesse di quest'ultimo, nonché offrire possibili soluzioni intese ad ovviare allo stato di abbandono nell'ambito della famiglia di origine. La legittimazione ad essere convocati (nonché a ricevere la notificazione del decreto di adottabilità ed a proporre opposizione) è, pertanto, condizionata da tale dato comportamentale, che costituisce elemento integrativo della fattispecie.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)