Sez. 1, Sentenza n. 10656 del 29/11/1996 (Rv. 500910 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Parenti entro il quarto grado - Disponibilità a prestare assistenza materiale e morale al minore - Situazione di abbandono - Esclusione - Mancanza di rapporti significativi con il minore - Irrilevanza.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE
Anche alla luce di una corretta configurazione dell'istinto adottivo come extrema ratio e della preferibilità per il minore di crescere nella sua famiglia di origine (di cui fanno parte anche i parenti entro il quarto grado), non può dichiararsi la situazione di abbandono (anche) quando sia dimostrata la seria disponibilità a prestare assistenza materiale e morale al minore da parte di parenti entro il quarto grado che con lo stesso non abbiano avuto per il passato significative relazioni materiali ed affettive.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)