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Sez. 6, Sentenza n. 1353 del 23/07/1986 Cc. (dep. 21/08/1986) Rv. 173599 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - OMESSA COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO - NOTIFICAZIONI MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - CASO ECCETTUATO - NOTIZIA CERTA DEL LUOGO DI TRASFERIMENTO DEL NOTIFICANDO.*
Stato
decisa il 1986-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173599-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - OMESSA COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO - NOTIFICAZIONI MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - CASO ECCETTUATO - NOTIZIA CERTA DEL LUOGO DI TRASFERIMENTO DEL NOTIFICANDO.*

A differenza della elezione di domicilio, che ha l'effetto di costituire il luogo prescelto dall'imputato come proprio recapito ai fini delle notificazioni con la designazione di una persona legittimata alla ricezione, la dichiarazione di domicilio ha valore di semplice comunicazione di una situazione reale implicante l'effettiva esistenza di un rapporto tra lo imputato e il sito indicato per ragioni di abitazione o di lavoro: essa pertanto diviene inefficace, con l'effetto di rendere impossibile la notificazione a norma dell'art. 169 cod. proc. pen., qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che il suddetto rapporto sia venuto a cessare per essersi il destinatario trasferito altrove senza dare notizia del suo nuovo recapito. In tale caso la legge, per soddisfare esigenze connesse al celere funzionamento della giustizia e per ovviare a possibili inconvenienti che potrebbero intralciare il regolare corso del processo, ricollega all'inosservanza da parte dell'imputato dell'Onere di comunicare alla autorità procedente il cambiamento di domicilio in precedenza dichiarato l'automatica conseguenza di consentire l'immediata esecuzione della notifica mediante deposito dell'atto in cancelleria, senza necessità di esperire la procedura prevista dall'art. 170 cod. proc. pen.. tuttavia, quando si abbia aliunde precisa notizia del luogo in cui l'imputato abbia trasferito l'abitazione o la sua attività, in tal luogo deve essere disposta la notifica sì da consentire al destinatario di avere conoscenza reale dell'atto a lui diretto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)