Sez. L, Sentenza n. 5644 del 17/10/1988 (Rv. 460191 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA NON DEFINITIVA SULL'AN - CASSAZIONE - CADUCAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA SUL QUANTUM - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO QUESTA SECONDA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ - CASSAZIONE PARZIALE DELLA NON DEFINITIVA SULL'AN - CADUCAZIONE DELLA DEFINITIVA SUL QUANTUM - CARATTERE NECESSARIAMENTE PARZIALE - ACCERTAMENTO DEL NESSO DI DIPENDENZA TOTALE O PARZIALE DELLA DEFINITIVA IMPUGNATA RISPETTO ALLA NON DEFINITIVA CASSATA - COMPITO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA NON DEFINITIVA SULL'AN - CASSAZIONE - CADUCAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA SUL QUANTUM - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO QUESTA SECONDA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ - CASSAZIONE PARZIALE DELLA NON DEFINITIVA SULL'AN - CADUCAZIONE DELLA DEFINITIVA SUL QUANTUM - CARATTERE NECESSARIAMENTE PARZIALE - ACCERTAMENTO DEL NESSO DI DIPENDENZA TOTALE O PARZIALE DELLA DEFINITIVA IMPUGNATA RISPETTO ALLA NON DEFINITIVA CASSATA - COMPITO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
La Cassazione della sentenza non definitiva, che abbia giudicato sull'an debeatur, comporta la caducazione ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., della sentenza definitiva sul quantum debeatur con la conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso quest'ultima per cessazione della materia del contendere oggetto del ricorso stesso. Ove però quella Cassazione sia stata parziale in quanto concernente soltanto alcune statuizioni della sentenza non definitiva sull'an debeatur, la caducazione della pronuncia definitiva riguarda unicamente le parti dipendenti dalla sentenza cassata. In entrambe tali ipotesi compete alla stessa Corte di Cassazione, investita del ricorso contro la sentenza definitiva, e non al giudice di rinvio, l'accertamento diretto del nesso di dipendenza, totale o parziale, della sentenza definitiva impugnata rispetto alla sentenza non definitiva cassata, trattandosi di accertamento relativo ad un error in procedendo, in ordine al quale la cognizione è estesa anche al fatto. (V 1293/86, mass n 444731; (V 86/86, mass n 443738; (V 600/85, mass n 438818).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)