Sez. L, Sentenza n. 86 del 10/01/1986 (Rv. 443738 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - EFFETTI - SOMME PAGATE DAL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO OVVERO PER L'INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE - DEFINITIVITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - EFFETTI - SOMME PAGATE DAL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO OVVERO PER L'INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE - DEFINITIVITÀ.*
Il ripristino del rapporto di lavoro, che in forza della provvisoria esecutività della relativa sentenza, stabilita, in armonia col disposto dell'art. 431 cod. proc. civ., dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, consegue alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato e che ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ. è destinato a protrarsi per effetto della esecutività stessa, fino all'eventuale Cassazione senza rinvio della sentenza suddetta o al passaggio in giudicato della sua riforma, ha carattere irreversibile e costituisce di per sè, quale che sia l'esito definitivo della vicenda processuale, titolo per lo scambio in atto delle rispettive prestazioni, con la conseguenza che quanto ciascuna delle parti riceve in adempimento delle obbligazioni dell'altra resta ad essa definitivamente acquisito, come restano, in ogni caso, acquisite al lavoratore le retribuzioni dovutegli dal datore di lavoro, sempre in forza del citato art. 18 a titolo di sanzione, non per inadempimento dell'originaria obbligazione contrattuale, ma per l'eventuale inottemperanza all'ordine esecutivo di reintegrazione. (V 3413/85, mass n 441075; (V 6357/84, mass n 437950; (Conf 5144/83, mass n 430006).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)