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Sez. 1, Sentenza n. 39854 del 19/07/2012 Cc. (dep. 09/10/2012) Rv. 253691 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Libertà vigilata connessa a liberazione condizionale - Assimilabilità all'esecuzione della pena - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253691-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve ascriversi all'espiazione della pena a tutti gli effetti, sicché ad esso può essere applicato il beneficio della liberazione anticipata, che va revocato nell'ipotesi di sopravvenienza di condanna per delitto non colposo prevista dall'art. 54, comma terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 230 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)