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Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 17/03/1997 Cc. (dep. 26/04/1997) Rv. 207351 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Revoca conseguente a condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena - Libertà vigilata connessa a liberazione condizionale - È assimilata all'esecuzione della pena.
Stato
decisa il 1997-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207351-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti. Ne consegue che, ai fini della revoca della liberazione anticipata, nell'ipotesi di cui all'art. 54, comma terzo, della legge n. 354 del 1975, la condanna per delitto non colposo commesso durante la libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale è da ritenere come condanna per delitto commesso nel corso dell'esecuzione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 230 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)