Sez. 1, Sentenza n. 7316 del 22/12/1999 Cc. (dep. 10/02/2000) Rv. 215334 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Revoca per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena - Condannato in libertà vigilata perché ammesso a liberazione condizionale - Si considera come sottoposto a espiazione di pena.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti. Ne consegue che, ai fini della revoca della liberazione anticipata, nell'ipotesi di cui all'art. 54, comma terzo, della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), la condanna per delitto non colposo commesso durante la libertà vigilata conseguente ad ammissione a liberazione condizionale è da ritenere come condanna per delitto commesso nel corso dell'esecuzione della pena. (V. Corte cost., 25 maggio 1989 n. 282).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 230 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)