diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10881 del 09/10/1997 Ud. (dep. 27/11/1997) Rv. 209641 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di sospensione dei lavori - Violazione - Reato previsto dall'art. 20 lett. b) l. 28 febbraio 1985 n. 47 - Sussistenza - Non necessità della previa concessione edilizia - Irrilevanza - Fattispecie: ordine di sospensione dell'attività di coltivazione di una cava.
Stato
decisa il 1997-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209641-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Al sindaco spettano poteri di vigilanza non solo in materia di illeciti edilizi, ma sull'attività urbanistica in genere, intesa come assetto e utilizzazione del territorio, ed in relazioni ad essi può disporre la sospensione dei lavori anche quando gli stessi non siano sottoposti a concessione edilizia. La prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione costituisce perciò, a prescindere dalla ragione per cui l'ordine è stato impartito, violazione della seconda parte dell'art. 20 lettera b)della l. 28 febbraio 1985 n. 47. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 20 lettera b) l. 47 cit., in caso di prosecuzione, nonostante l'ordine di sospensione, dell'attività di coltivazione di una cava, anche se tale attività, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte, non è soggetta a concessione edilizia)

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)