Sez. 3, Sentenza n. 3594 del 13/03/1996 Ud. (dep. 13/04/1996) Rv. 204952 - 01
Edilizia - Costruzione edilizia | Ordine di sospensione dei lavori - Giudice - Ritenuta non necessità di previa concessione edilizia - Proscioglimento dal reato di prosecuzione dei lavori - Necessità - Esclusione - Ragione.
Edilizia - Costruzione edilizia
Anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto che per l'esecuzione di quei lavori in ordine ai quali è stato emesso l'ordine di sospensione non era necessaria la previa concessione edilizia (nella specie, per essersi trattato di lavori solo interni) non consegue necessariamente il proscioglimento dal reato di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, perché il giudice penale non può giudicare il merito di tale provvedimento amministrativo, bensì solo la sua legittimità formale (dalla cui violazione soltanto può discendere l'eventuale disapplicazione).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)