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Sez. 2, Sentenza n. 14030 del 14/12/1999 (Rv. 532174 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Funzione - Liquidazione convenzionale del danno - Domanda di risoluzione della parte non inadempiente - Conseguenze - Funzione di garanzia della caparra - Configurabilità - Durata - Sino alla conclusione del procedimento di liquidazione dei danni.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532174-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

In tema di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente abbia richiesto, ai sensi dell'art. 1385, comma terzo c.c., la risoluzione del contratto secondo le regole generali, la caparra conserva la sua funzione di garanzia sino alla conclusione del procedimento di liquidazione dei danni, con conseguente compensazione con il credito risarcitorio, oppure con restituzione della caparra stessa per mancata prova dei danni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)