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Sez. 2, Sentenza n. 1464 del 14/02/1994 (Rv. 485319 - 01)

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria | Funzione - Liquidazione convenzionale del danno - Presupposto - Domanda di risoluzione o adempimento del contratto ad opera della parte adempiente - Diritto al risarcimento del danno - Soggezione alla disciplina generale - Prova nell'"an" e nel "quantum" - Necessità.
Stato
decisa il 1994-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485319-01

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria

Ai sensi dell'art. 1385, terzo comma, cod. civ. la caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, mentre qualora essa parte abbia preferito domandare la risoluzione (o l'esecuzione) del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà, in tal caso, essere provato nell'"an" e nel "quantum", conservando la caparra solo una funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria; funzione che si esplica nell'esercizio del diritto - da parte di chi l'abbia ricevuta e abbia titolo risarcitorio - a ritenere l'importo fino alla liquidazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)