Sez. 3, Sentenza n. 2462 del 10/09/1974 (Rv. 370876 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO - CONDIZIONI.*
L'Azione civile per il risarcimento dei danni da circolazione stradale e preclusa dal giudicato penale di assoluzione per insufficienza di prove solo quando questo abbia messo il dubbio il rapporto di causalita materiale rispetto all'evento lesivo, o la partecipazione ad esso del conducente; non anche quando il dubbio si riferisca alle modalita dell'Azione o del comportamento dell'imputato, che si risolvono nell'elemento subiettivo del reato. (V 107'74, mass n 367662; 1070'72, mass n 357456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)