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Sez. 3, Sentenza n. 2462 del 10/09/1974 (Rv. 370876 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370876-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO - CONDIZIONI.*

L'Azione civile per il risarcimento dei danni da circolazione stradale e preclusa dal giudicato penale di assoluzione per insufficienza di prove solo quando questo abbia messo il dubbio il rapporto di causalita materiale rispetto all'evento lesivo, o la partecipazione ad esso del conducente; non anche quando il dubbio si riferisca alle modalita dell'Azione o del comportamento dell'imputato, che si risolvono nell'elemento subiettivo del reato. (V 107'74, mass n 367662; 1070'72, mass n 357456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)