Sez. 3, Sentenza n. 1070 del 07/04/1972 (Rv. 357456 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - AZIONE CIVILE EX ART 2054 COD CIV - IMPROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - AZIONE CIVILE EX ART 2054 COD CIV - IMPROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
In tema di danni da scontro di autoveicolo, la sentenza penale che proscioglie l'imputato per insufficienza di prove rende improponibile l' Azione civile di cui all'art 2054 cod civ solo quando abbia messo in dubbio l'investimento o lo scontro, la partecipazione ad essi del conducente, ovvero il nesso di causalita tra essi ed il danno procurato a persone o cose. L'esclusione o il dubbio che, invece, si riferiscono alle modalita dell'Azione o del comportamento dell'imputato, si risolvono in un'esclusione o in un dubbio sull'elemento soggettivo del reato e non sono preclusivi dell'Azione civile, stante la presunzione di colpa, che puo essere vinta solo con la dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 1598'69, mass n 338415).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)