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Sez. 3, Sentenza n. 107 del 14/01/1974 (Rv. 367662 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - RISARCIMENTO DANNI DIPENDENTI DALLA CIRCOLAZIONE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO PER INSUFFICIENZA DI PROVE SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE IN SEDE CIVILE - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367662-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - RISARCIMENTO DANNI DIPENDENTI DALLA CIRCOLAZIONE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO PER INSUFFICIENZA DI PROVE SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE IN SEDE CIVILE - PROPONIBILITA.*

Allorquando il giudice penale non ponga in dubbio sia lo scontro dei veicoli sia che i danni lamentati dalle parti dipendano da esso, ma manifesti il dubbio sulle modalita dell'incidente e sulla condotta colposa dell'imputato, l'assoluzione per insufficienza di prove verte non sul nesso di causalita materiale, bensi sull'elemento soggettivo del reato e non e quindi preclusiva dell'Azione risarcitoria in Sede civile, stante la presunzione di colpa di cui all'art 2054 cod civ. (Conf 1133'73, mass n 363628).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)