Sez. 3, Sentenza n. 107 del 14/01/1974 (Rv. 367662 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - RISARCIMENTO DANNI DIPENDENTI DALLA CIRCOLAZIONE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO PER INSUFFICIENZA DI PROVE SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE IN SEDE CIVILE - PROPONIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - RISARCIMENTO DANNI DIPENDENTI DALLA CIRCOLAZIONE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO PER INSUFFICIENZA DI PROVE SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE IN SEDE CIVILE - PROPONIBILITA.*
Allorquando il giudice penale non ponga in dubbio sia lo scontro dei veicoli sia che i danni lamentati dalle parti dipendano da esso, ma manifesti il dubbio sulle modalita dell'incidente e sulla condotta colposa dell'imputato, l'assoluzione per insufficienza di prove verte non sul nesso di causalita materiale, bensi sull'elemento soggettivo del reato e non e quindi preclusiva dell'Azione risarcitoria in Sede civile, stante la presunzione di colpa di cui all'art 2054 cod civ. (Conf 1133'73, mass n 363628).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)