Sez. 3, Sentenza n. 2463 del 27/04/1979 (Rv. 398784 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LUOGO DI PAGAMENTO - DOMICILIO DEL LOCATORE - SCELTA DI UN DIVERSO SISTEMA DI PAGAMENTO - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - RISOLUBILITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LUOGO DI PAGAMENTO - DOMICILIO DEL LOCATORE - SCELTA DI UN DIVERSO SISTEMA DI PAGAMENTO - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - RISOLUBILITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Il pagamento del canone di locazione, salva diversa previsione del contratto, deve essere effettuato dal conduttore al domicilio del locatore con moneta avente corso legale. La scelta di un diverso sistema di pagamento (nella specie: spedizione di vaglia postale) comporta inadempimento di una obbligazione gravante sul locatario, che in tanto puo dar luogo alla risoluzione del contratto, secondo i principi generali, in quanto possa considerarsi colpevole - cioe provocato da deliberata volonta di sottrarsi ingiustamente alla dovuta prestazione - e di non scarsa importanza, avuto riguardo allo interesse del locatore. (V 1544/70, mass n 347402; (V 2947/69, mass n 342811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)