Sez. 3, Sentenza n. 345 del 20/01/1986 (Rv. 443967 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PAGAMENTO DEL CANONE - LUOGO - DOMICILIO DEL LOCATORE - SCELTA DI UN DIVERSO MODO DI PAGAMENTO - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (OFFERTA DEL CANONE CON ASSEGNO CIRCOLARE E SUCCESSIVAMENTE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO).*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PAGAMENTO DEL CANONE - LUOGO - DOMICILIO DEL LOCATORE - SCELTA DI UN DIVERSO MODO DI PAGAMENTO - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (OFFERTA DEL CANONE CON ASSEGNO CIRCOLARE E SUCCESSIVAMENTE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO).*
Poiché il pagamento del canone di locazione deve essere effettuato dal conduttore al domicilio del locatore con moneta avente corso legale, salva diversa previsione nel contratto, la scelta di un diverso modo di pagamento comporta l'inadempimento dell'obbligazione gravante sul conduttore che, tuttavia, per dar luogo alla risoluzione del contratto deve essere colpevole, provocato cioè dalla deliberata volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta, e di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del locatore. Conseguentemente legittimamente il giudice del merito esclude la risoluzione della locazione quando accerti in relazione alla particolare vicenda (nella specie, il canone era stato inviato con lettera raccomandata contenente un assegno circolare e successivamente offerto per mezzo di ufficiale giudiziario), la insussistenza di quella deliberata volontà del conduttore. (V 971/82, mass n 418837; (V 24/81, mass n 410409; (V 5310/80, mass n 409174; (V 4205/80, mass n 408479; (V 2463/79, mass n 398784).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)