Sez. 3, Sentenza n. 5310 del 19/09/1980 (Rv. 409174 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - MEZZO DI PAGAMENTO - MONETA AVENTE CORSO LEGALE - SCELTA DI UN DIVERSO MEZZO DI PAGAMENTO - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - RISOLUBILITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - MEZZO DI PAGAMENTO - MONETA AVENTE CORSO LEGALE - SCELTA DI UN DIVERSO MEZZO DI PAGAMENTO - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - RISOLUBILITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Il pagamento del canone di locazione, salva diversa previsione del contratto, deve essere effettuato dal conduttore al domicilio del locatore con moneta avente corso legale. La scelta di un diverso modo di pagamento (nella specie: vaglia postale) comporta inadempimento di un'obbligazione gravante sul conduttore, che in tanto puo dar luogo alla risoluzione del contratto, in quanto possa considerarsi colpevole, e cioe provocato dalla deliberata volonta di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta, e di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del locatore. (Conf 2463/79, mass n 398784).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)