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Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 21/06/1974 (Rv. 370067 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA GARANZIA PER VIZI PREVISTA DALL'ART 1490 COD CIV.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370067-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA GARANZIA PER VIZI PREVISTA DALL'ART 1490 COD CIV.*

L'Azione di garanzia per buon funzionamento della cosa venduta, prevista dall'art 1512 cod civ, si distingue dall'analoga Azione di garanzia per vizi, prevista dall'art 1490 cod civ, sia per i diversi elementi costitutivi che per il fine cui mira. Nell'una il compratore e tenuto a dimostrare soltanto il cattivo funzionamento della cosa nel termine di trenta giorni dalla scoperta e puo chiedere l'esatto adempimento e il risarcimento dei danni, indipendentemente da una colpa del venditore; nell'altra, l'acquirente deve denunziare il vizio entro otto giorni dalla scoperta e puo chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, e, comunque, il risarcimento dei danni dipendenti dai vizi. Inoltre, la prima delle suddette azioni tende a rafforzare la tutela del compratore, prescindendo da qualsiasi prova da parte di lui in ordine alle cause del cattivo funzionamento; l'altra, condiziona la garanzia alla dimostrazione dell'inidoneita della cosa all'uso pattuito per effetto della scoperta di uno specifico vizio non riconoscibile o ignorato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)