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Sez. 2, Sentenza n. 3257 del 11/05/1983 (Rv. 428153 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - SOSTITUZIONE DELLA COSA VENDUTA EX ART. 1512 COD. CIV. - APPLICAZIONE IN VIA FACOLTATIVA IN IPOTESI DI ORDINARIA AZIONE REDIBITORIA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428153-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - SOSTITUZIONE DELLA COSA VENDUTA EX ART. 1512 COD. CIV. - APPLICAZIONE IN VIA FACOLTATIVA IN IPOTESI DI ORDINARIA AZIONE REDIBITORIA - CONFIGURABILITÀ.*

La sostituzione della cosa venduta, che in via coattiva è ammissibile solo nel caso previsto dall'art. 1512 cod. civ., cioè dell'Azione di garanzia per buon funzionamento della cosa venduta, può trovare applicazione in via facoltativa in ipotesi di ordinaria Azione redibitoria, con la condanna del venditore a sostituire l'oggetto difettoso con altro esente da vizi o, in Mancanza, a restituire il prezzo e risarcire il danno, poiché l'ordine di sostituzione impartito in tale Forma (non coercitiva) non è incompatibile con lo schema dell'Azione redibitoria, nulla vietando che il venditore possa trovare conveniente la facoltativa sostituzione della cosa, anziché la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno, coercibile in via esecutiva. (V 5155/81, mass n 415948; (V 1852/74, mass n 370067).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)