Sez. 5, Sentenza n. 1012 del 25/02/2000 Cc. (dep. 29/03/2000) Rv. 215734 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Depenalizzazione - Revoca della sentenza - Ammissibilità - Revisione - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
Nell'ipotesi in cui il fatto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile venga depenalizzato, l'interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della relativa sentenza o decreto ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.: di conseguenza l'istituto di revisione, previsto per le decisioni irrevocabili, diviene inammissibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)