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Sez. 2, Sentenza n. 17793 del 04/03/2025 Ud. (dep. 12/05/2025) Rv. 288001-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Abrogazione del reato - Revisione - Esclusione - Revoca ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. - Esperibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288001-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

E' inammissibile l'istanza di revisione di una sentenza irrevocabile nel caso di successiva abrogazione del reato, in quanto l'unico rimedio esperibile per dare attuazione al disposto dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. è costituito dalla revoca ad opera del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio).

Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)