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Sez. 1, Sentenza n. 18906 del 16/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 219016 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Competenza a decidere "incidenter tantum" sull'abolizione del reato - Tribunale di sorveglianza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219016-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

In tema di esecuzione, la revoca di una sentenza di condanna per abolizione di una norma incriminatrice è attribuita, in via esclusiva, al giudice dell'esecuzione sicché non spetta al tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sull'applicazione di una misura alternativa alla pena detentiva inflitta per il reato abrogato, dichiarare incidenter tantum che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. (Nella specie, la Corte ha annullato la decisione di non luogo a procedere sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, osservando che il tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto decidere neanche "incidenter tantum" sulla esistenza del reato e avrebbe dovuto attendere, prima di decidere, la pronuncia del giudice dell'esecuzione a norma dell'art.673 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)